Per rispondere alle domande più che legittime circa i rischi ai quali va incontro il rivenditore di auto disonesto e per conoscere le norme giuridiche vigenti, ci siamo affidati alla giurisprudenza maggioritaria, secondo le norme in vigore a livello nazionale.
A tale proposito la giurisprudenza penale ha rilevato il reato di truffa nella condotta di quel venditore che prima della vendita altera il contachilometri delle auto usate; ciò è stato ribadito dalla sentenza della Cassazione n. 38085 del 2013.
Questo comportamento truffaldino rientra in tutto nelle condotte previste dall’articolo 640 del codice penale, in base al quale il reato di truffa lo compie chi "con artifici e raggiri inducendo taluno in errore procura a sé o ad altrui un ingiusto profitto con altrui danno". Norma questa che prevede una sanzione ben precisa a carico del responsabile: "la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 51 ad euro 1032".
Gli elementi che caratterizzano la condotta del nostro venditore lungo questa pratica illegale, sono in sostanza due
Dalla combinazione massiccia di questi due elementi, l’acquirente dell'auto usata, ossia la vittima degliautori della truffa, è indotto in un errore oggetto stesso d’un reato come è stato ora configurato a livello penale.
Altro elemento aggiuntivo per poter configurare questo reato è il danno patrimoniale subìto dalla vittima stessa ovvero il pagamento del prezzo di un certo bene collegato ad un ingiusto profitto da parte del soggetto agente, cioè il truffatore.
I contenuti di questo blog sono tratti dal libro "Non prendermi per il chilometro" di Alfredo Bellucci e dall’omonimo progetto